diritto scolastico

  • La Corte di Cassazione con sentenza n. 2334 del 31/01/2018 ha dichiarato come il raggiungimento della maggiore età non estingue automaticamente l’onere di vigilanza previsto ai sensi dell’art. 2048, secondo comma, c.c., ma certamente ne modifica il contenuto. Per giurisprudenza costante infatti «affinché sussista responsabilità ex art. 2048, comma 2, occorre che il fatto sia prevedibile ovvero prevenibile»: questo comporta che il raggiungimento della maggiore età incida sul contenuto dell'onere probatorio dell'insegnante, in quanto la dimostrazione della maggiore età dell’allievo deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che l’evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di discernimento, e dunque da una persona che non era prevedibile che tenesse una tale condotta. Ne consegue che sarà più facile per il docente dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, liberandosi così dalla responsabilità oggettiva prevista ai sensi dell’art. 2048 c.c.

  • La domanda di part-time può essere proposta, dal lavoratore docente, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio anche dai docenti neo-immessi in ruolo che potranno presentare istanza alla stipula del contratto.

    Il dirigente non ha l’obbligo di accogliere la domanda essendo la stessa subordinata alla valutazione discrezionale (ma da motivare) dell’amministrazione interessata.

    Tale valutazione dell’istanza si basa su 3 elementi:

    • la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (Il Dirigente Scolastico deve verificare che non sia già satura, per l’a.s. in corso, l’aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima)
    • l’oggetto dell’altra attività di lavoro subordinato che non deve essere in conflitto con quella di docente
    • l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione

    Le motivazioni del diniego devono comunque o essere evidenti, per permettere al lavoratore di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza e, se è il caso, consentirne l’impugnazione.

    Il part time dura di norma due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

    La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno ma le esigenze didattiche possono permettere una deroga a tale misura minima (occorre in ogni caso tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare possibilmente l’unicità del docente come ha fatto la Sua dirigente).

    Qualora la prestazione lavorativa risulti superiore al 50% di quella a tempo pieno è, tuttavia, fatto divieto per il docente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo fatte salve le attività esplicitamente previste dalla legge.

    E’ invece consentito svolgere e mantenere una seconda attività (autonoma o subordinata) a condizione che:

    – l’orario di servizio non superi il 50 per cento della prestazione ordinaria;

    – si comunichi al dirigente l’esistenza della seconda attività;

    – la prestazione aggiuntiva non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di docente e non arrechi grave pregiudizio alla funzionalità della stessa.

    Non è necessario, quindi, chiedere l’aspettativa per poter svolgere legittimamente un “doppio lavoro” purché la domanda rientri nei parametri richiesti.

    Le fonti di legge e normative da consultare per ogni ulteriore approfondimento sono le seguenti:

    • La normativa base di riferimento è data dal d. lgs. n. 165/2001 (testo unico sul Pubblico Impiego) e, in particolare, l’art. 53 di tale norma e dal d. lgs. n. 61/2000 (entrambi i testi, ovviamente, nella forma attualmente vigente avendo subito molteplici modifiche dalla loro emissione).
    • La regolamentazione contrattuale e data dall’art. 39 del C.C.N.L. 2006/2009 e dalle Ordinanze Ministeriali n. 446/97 e n. 55/98, nonché dalla circolare ministeriale n. 9 del 30 giugno 2011.

    Avv. Luca Angeleri

  • Con la sentenza n. 365 del 24 aprile 2019 il T.A.R. Liguria ha specificato come l’art. 25, comma 1, dell’ordinanza ministeriale n. 350/2018, nel disporre l’obbligo in capo alla commissione di verbalizzare tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame di maturità nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni riferite a ciascun candidato, sia necessario indicare gli argomenti affrontati nel corso della prova orale nonché i risultati del colloquio, sia pure in forma sintetica.

    Questo implica che per una corretta e non sindacabile motivazione della bocciatura non sia possibile compilare la scheda individuale dello studente solamente con indicazione dei “crediti” maturati dal candidato e non anche delle previsioni relative agli argomenti trattati nel corso della prova orale e ai risultati del colloquio.