Diritto del lavoro

  • Depositato il dispositivo della sentenza n. 10/11 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con il quale è stato accertato il diritto del docente precario a percepire gli scatti biennali di anzianità nonché il diritto dello stesso al risarcimento del danno per illegittimità dei termini apposti ai successivi contratti di lavoro.

  • Il Tribunale di Torino ha depositato il 02 marzo 2011 il testo integrale della sentenza n. 10/11 con la quale sono state accolte le domande di riconoscimento dell'anzianità di servizio e di risarcimento del danno avanzate dal ricorrente, docente precario.

  • Il Tribunale di Torino ha depositato il 31 agosto 2011 il testo integrale della sentenza n. 2210/11 con la quale sono state accolte le domande di riconoscimento dell'anzianità di servizio e di risarcimento del danno avanzate dalla ricorrente, docente precaria.

  • Il Tribunale di Torino in data 13.12.2011 ha pronunciato la sentenza con la quale ha condannato nuovamente il MIUR a corrispondere alle docenti precarie le somme maturate a titolo di scatti biennali di anzianità nonché le retribuzioni maturate nel periodo estivo.

  • Depositato il dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, in data 01.03.2012 con cui è stato confermato il diritto del docente precario a percepire gli scatti biennali di anzianità nella misura del 2,50%.

  • Depositato il dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, in data 10.01.2012 con cui è stato confermato il diritto della docente precaria a percepire gli scatti biennali di anzianità anche nel caso in cui l'insegnante avesse ricoperto "cattedre di fatto".

  • La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 7 febbraio 2011, ha ritenuto fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 sul presupposto che tale norma è, in realtà, innovativa con effetto retroattivo ponendosi in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un’altra. Rilevato chese tale mutamento avviene in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativo al biennio 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta, mentre se avviene in occasione dell’aggiornamento per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, vale la regola del collocamento a “pettine” e cioè con il riconoscimento del pregresso punteggio e della relativa posizione posseduti dal docente, la Corte ha oltrepiù evidenziato che  nell’introdurre una diversa disciplina sui trasferimenti dei docenti, la norma viola il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e, di conseguenza, anche quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.In tale prospettiva, ha proseguito la Consulta, "una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire".

     

  • La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 270/12 depositata il 13 marzo 2012, ha condannato il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno in favore del docente precario a fronte dell'illegittima reiterazione della stipula dei contratti a termine.

  • Con la sentenza parziale n. 45 del 18.01.2012 la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il M.I.U.R. a corrispondere alla docente precaria le somme maturate a titolo di scatti di anzianità anche nel caso in cui l'insegnante abbia ricoperto durante il servizio prestato "cattedre di fatto". La Corte d'Appello, con riferimento alla richiesta formulata dalla docente in merito al risarcimento del danno patito a causa della reiterazione abusiva dei contratti a termine, ha ritenuto necessario rinviare la decisione sul punto in attesa della sentenza della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con ordinanza del 27.09.2011.

  • Con la sentenza parziale n. 111 del 01.02.2012 la Corte d'Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato il M.I.U.R. a corrispondere alla docente precaria le somme maturate a titolo di scatti di anzianità anche nel caso in cui l'insegnante abbia ricoperto durante il servizio prestato "cattedre di fatto". La Corte d'Appello, con riferimento alla richiesta formulata dalla docente (mediante la proposizione dell'appello incidentale) in merito al risarcimento del danno patito a causa della reiterazione abusiva dei contratti a termine, ha ritenuto necessario rinviare la decisione sul punto in attesa della sentenza della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con ordinanza del 27.09.2011.

  • Depositate le sentenze n.ri  45 e 111 del 2011 con le quali la Corte d'Appello di Torino ha riconosciuto il diritto agli scatti per anzianità di servizio del docente precario.

  • La Corte di Giustizia con la sentenza del 22 dicembre 2010 ha riconosciuto anche a favore dei docenti precari lo scatto di anzianità ed ha stabilito che i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, al di fuori di qualsivoglia giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile.

  • La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza depositata l' 8 marzo 2011 ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Orvieto ritenendo infondata la conversione dei contratti a tempo determinato del docente precario in contratto a tempo indeterminato così come da respingere la domanda dello stesso docente volta ad ottenere un risarcimento del danno per illegittima reiterazione del contratto a termine.

  • La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10127 depositata il 20 giugno 2012 ha negato il diritto dei docenti precari al risarcimento del danno per l'asserito abusivo utilizzo dello strumento dei contratti a termine sull'assunto che sia dalla normativa statale che da quella comunitaria è desumibile la piena legittimità del reclutamento del personale scolastico articolato sulla successione di pur numerosi contratti a termine.

  • Con sentenza depositata il 06 luglio 2011 il Tribunale di Torino ha riconosciuto il diritto dell'insegnante precario allo scatto di anzianità ed al pagamento delle mensilità estive condannando il Ministero della Pubblica Istruzione alla corresponsione delle differenze retributive maturate oltre che al risarcimento del danno quantificato in quindici mensilità di retribuzione.

  • Depositata la sentenza n. 4024 del 9 novembre 2010 del Tribunale di Torino che ha riconosciuto il diritto agli scatti per anzianità di servizio del docente precario.

  • Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza depositata l'11 gennaio 2011 ha affermato il diritto del docente precario a veder riconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante la prestazione resa con i reiterati contratti a termine nonché il diritto dello stesso al risarcimento del danno per l'illegittimo ricorso del Ministero della Pubblica Istruzione alla contrattazione a tempo determinato.

  • Il Tribunale di Torino, con propria sentenza n. 2366/2014 depositata il 30.01.2015, ha condannato il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca al risarcimento del danno patito da una docente precaria a fronte dell'illegittima reiterazione della stipula di contratti a termine, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 26.11.2014. La quantificazione del danno è stata operata applicando in via analogica il parametro di cui all'art. 18 della Legge n. 300/70.

  • Il Tribunale di Siena con sentenza depositata il 27.09.2010, accertata l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto stipulato dal docente precario e dichiarata la conseguente nullità parziale del contratto stesso, ha dichiarato che il primo contratto stipulato dalla parte ricorrente  si è convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a reinserire in servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al risarcimento del danno subito per l’illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora presentata contestualmente alla comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione in atti, sino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa.

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    Le indicazioni e le istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ("decreto Brunetta" ) sono contenute nella Circolare n. 88, prot. 3308, del Ministero dell'Istruzione.