La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 7 febbraio 2011, ha ritenuto fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 sul presupposto che tale norma è, in realtà, innovativa con effetto retroattivo ponendosi in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un’altra. Rilevato chese tale mutamento avviene in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativo al biennio 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta, mentre se avviene in occasione dell’aggiornamento per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, vale la regola del collocamento a “pettine” e cioè con il riconoscimento del pregresso punteggio e della relativa posizione posseduti dal docente, la Corte ha oltrepiù evidenziato che nell’introdurre una diversa disciplina sui trasferimenti dei docenti, la norma viola il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e, di conseguenza, anche quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.In tale prospettiva, ha proseguito la Consulta, "una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire".