Diritto del lavoro

  • L'ipotesi del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali siglata in data 20-21 febbraio 2018.

  • La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19062 del 14.09.2020 ha ribadito ancora una volta il suo precedente e consolidato orientamento sostenendo che «il lavoratore assente per malattia ha la facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo un’incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive».

  • Con la sentenza del 06.12.2011, n. 25946 la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui affinché ricorra responsabilità della pubblica amministrazione per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la p.a.La Suprema Corte ha, quindi, chiarito che è essenziale che l'attività dell'organo sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, vale a dire "tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto", né quest'ultimo requisito risulterebbe escluso dalla mera incompetenza dell'organo.

  • Con sentenza depositata il 9 novembre 2010 il Tribunale di Torino ha riconosciuto il diritto dell'insegnante precario agli scatti di anzianità di servizio accumulati durante il corso dei diversi contratti a termine stipulati con il Ministero della Pubblica Istruzione nonchè il diritto al pagamento del periodo estivo non lavorato.

  • Con la sentenza n. 26286 del 17.10.2019 la Corte di Cassazione ha evidenziato che « La rendita corrisposta dall'INAIL per la morte del lavoratore agli eredi costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito di carattere patrimoniale e deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il beneficiario, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio ».

  • Il Tribunale di Torino con sentenza n. 1866 del 12.10.2017 ha ritenuto illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera che nega al personale A.T.A. l'intero servizio pre ruolo, riconoscendo alla ricorrente il corretto inquadramento nella posizione stipendiale spettante tenuto conto del servizio effettivamente prestato e condannando il M.I.U.R. al pagamento delle relative differenze retributive maturate e non corrisposte. Il decreto di ricostruzione della carriera che non riconosca per intero il servizio prestato dal personale A.T.A. è illegittimo in quanto viola le previsioni comunitarie contenute nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell’Unione Europea ed in particolare il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato nonché le previsioni comunitarie.

  • Il Tribunale di Torino, con numerose sentenze, ha attestato l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera dei docenti entrati in ruolo poiché, emesso in applicazione della previsione di cui all'art. 485 del D.Lgs n. 297/1994, viola il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro concluso il 18 marzo 1999 e contenuto, in allegato, alla Direttiva del Consiglio 28.06.1999 n. 1999/70/CE.
    In disapplicazione del predetto art. 485 i Giudici hanno ritenuto di riconoscere al docente ovvero al dipendente A.T.A. entrato in ruolo l'intero periodo di precariato senza la decurtazione del terzo previsto dalla norma stessa, collocandolo nella categoria stipendiale corretta e condannando il M.I.U.R. a pagare le differenze retributive medio tempore maturate a suo favore.

  • Con la sentenza del 29.01.2013, n. 2037 la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, ha affermato che per effetto delD.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt.77 e83, dellaL. n. 312 del 1980, art.57, comma 1, e del T.U. n. 287 del 1994, art. 472 sono state introdotte nel settore della scuola diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa.IlD.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ha, infatti, consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore (art. 77) ed ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83).

    Successivamente laL. 11 luglio 1980, n. 312, art.57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni delD.P.R. n. 417 del 1974, art.77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).Sebbene il dato testuale dellaL. n. 312 del 1980, art.57, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati:

    1. la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall'inciso secondo cui "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (...)" (art. 57, comma 1);
    2.  la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall'inciso: "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (...) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi" (art. 57, comma 1); 
    3. la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall'inciso secondo cui: "Detti passaggi sono consentiti altresì (...) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77" (art. 57, comma 2).

    Quanto, in particolare, allaL. n. 312 del 1980, art.57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire che laL. 11 luglio 1980, n. 312, art.57 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

    Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto dellaL. n. 312 del 1980, art.57, e delD.P.R. n. 417 del 1974, art.83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna.
    Vero è che laL. n. 312 del 1980, art.57, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui alD.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che operi un rinvio anche alD.P.R. n. 417 del 1974, art.83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro.

    Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire dellaL. n. 312 del 1980, art.57, l'art.83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici.La Suprema Corte conclude, quindi, ritenendo che se in passato gli artt. 1 e 2 delD.L. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente laL. n. 312 del 1980, art.57, e ilD.P.R. n. 417 del 1974, art.83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consenta la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo.La Corte di Cassazione precisa, peraltro, che il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato "nel ruolo" inferiore, ai sensi delD.P.R. n. 417 del 1974, art.83, e non anche quello prestato quale docente “non di ruolo” servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83: quest'ultima norma, infatti, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità "di ruolo" e non anche a quella "non di ruolo".

  • Con la sentenza del 01.02.2012, n. 1424 la Corte di Cassazione ha affermato che la qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, precisando che affinché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione, consistente nell'effettivo assoggettamento, nonostante la carica di amministratore rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.

  • La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. e relativa all'art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010 che comportava l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'ente regionale interessato, con palese violazione del principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico.Né, ha ritenuto la Corte, la legittimità della norma poteva ritenersi assicurata dalla previsione in essa contenuta, secondo la quale gli stabilizzandi dovevano essere stati a suo tempo assunti a termine «a seguito di selezione pubblica» sulla base del principio  già affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009).

  • Con la sentenza del 16.05.2012, n. 7634 la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c, sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente cioè di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
    Come chiarito dalla Suprema Corte è sufficiente che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo atteso che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi.
    Ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 c.c. non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro.
    Sulla scorta di tali principi la sentenza in discussione ha precisato che con riferimento al contratto di subagenzia (il quale costituisce un caso particolare di contratto derivato unilateralmente funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia) l'assicuratore è responsabile per le condotte illecite realizzate dal proprio subagente in quanto nell'ambito del contratto di subagenzia preponente è l'agente, collaboratore è il subagente.
  • La Corte di Cassazione, Sezione II penale, con sentenza n. 32290 del 24 agosto 2010 ha chiarito che integra il reato di truffa continuata aggravata l'alterazione da parte del pubblico dipendente del registro delle presenze, in modo da far apparire una presenza in ufficio non effettuata per un periodo di tempo economicamente apprezzabile. Costituisce attenuante del valore lieve l'ipotesi in cui l'assenza si riferisca ad un numero di giornate limitato.