Condominio

  • Con la sentenza del 04.02.2013, n. 2500 la Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita non potendo essere invocatol'art. 1102 c.c., poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all'appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri né assume rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell'immobile.  

  • Con la sentenza del 19.07.2012 n. 12485 la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di condominio, sono legittimi, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, a patto che si rispettino le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l'uso più intenso della cosa, purché non venga alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari. La Suprema Corte ha altresì precisato che l'assemblea condominiale, cui spetta il potere di disciplinare beni e servizi comuni, può stabilire, mediante deliberazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa comune (nella specie degli spazi adibiti a parcheggio), qualora non ne sia possibile l'uso simultaneo da parte di tutti i condomini, evitando in tal modo che attraverso un uso più intenso da parte di singoli condomini venga meno per gli altri la possibilità di fruire pienamente e liberamente della res comune durante il loro turno, senza subire alcuna interferenza esterna.

  • Con la sentenza del 21.10.2011, n. 21907 la Corte di Cassazione ha precisato che i comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido al pagamento degli oneri condominiali sia perché tale obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano sia in virtà del disposto normativo dell'art. 1294 c.c. alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che la naturale divisibilità dell'obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un edificio condominiale, di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari, atteso che il fondamento della solidarietà passiva va ricercato nella esigenza di rafforzare la probabilità per il creditore di conseguire la prestazione.

  • La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9957 del 2020, ha enucleato come "esuli dai poteri istituzionali dell'assemblea dei condomini la facoltà di deliberare o consentire opere lesive del decoro dello edificio condominiale, alla stregua dell'art. 1138, comma 4, cod. civ.". Nello specifico "costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. L'alterazione di tale decoro è integrata, quindi, da qualunque intervento che alteri in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all'edificio una sua propria specifica identità". 

  • Con la sentenza n. 27154 del 22.12.2014 la Suprema Corte ha precisato, in materia di condominio, che le gronde, i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni che l'art. 1117 c.c. include tra le parti comuni dell'edificio. Le gronde, come confermato dai giudici di legittimità, convogliano le acque meteoriche dalla sommità dell'edificio fino a terra o a scarichi fognari e svolgono quindi una funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura, salva anche la facoltà di un uso più intenso che, compatibilmente con il disposto dell'art. 1102 c.c., possa farne il proprietario del terrazzo stesso per suoi usi. La proprietà esclusiva del lastrico o terrazzo dal quale provengano le acque che si immettono nei canali non muta questo regime, giacché l'art. 1126 c.c. disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso e non di altre parti dell'immobile, la cui esistenza è, per esso, indipendente da quella del lastrico, salvo che altrimenti risulti espressamente dal titolo. Né è consentita un'interpretazione che per analogia estenda il regime dei costi di riparazione stabilito in via eccezionale dall'art. 1126 c.c..

  • La Corte di Cassazione con la sentenza del 12.07.2011 n. 15926 ha affermato che nel caso di azione giudiziale proposta dall’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale.Nei rapporti tra il condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso difettano, infatti, le condizioni di operatività del principio dell’apparenza del diritto.

     

  • La Corte di Cassazione, con la sentenza 27 maggio 2011 n. 11859 ha affermato che il condomino che abbia locato la propria unità abitativa ad un terzo risponde nei confronti degli altri condomini delle ripetute violazioni al regolamento condominiale consumate dal proprio conduttore qualora non dimostri di avere adottato, in relazione alle circostanze, le misure idonee, alla stregua del criterio generale di diligenza postodall'art. 1176 c.c., a far cessare gli abusi, ponendo in essere iniziative che possono arrivare fino alla richiesta di anticipata cessazione del rapporto di locazione.

  • Con la sentenza del 30.01.2012, n. 1289 la Corte di Cassazione, ha ribadito il principio secondo cui, anche con riferimento ai rapporti esterni, la responsabilità del condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, con la conseguenza che il titolo esecutivo intervenuto nei confronti del Condominio non può essere validamente azionato nei confronti del singolo.

  • Il 27 gennaio 20111 è stato approvato dal Senato il testo di legge che modifica la disciplina del condominio.

  • La Corte di Cassazione con sentenza del 22 settembre 2017 ha confermato l'orientamento secondo cui la costruzione di un'opera da parte di un comproprietario su beni comuni non è disciplinata dalle norme sull'accessione, bensì da quelle sulla comunione, secondo le quali costituisce innovazione della cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l'effetto di alterarne la consistenza materiale o la destinazione originaria; ne consegue che, in mancanza del consenso degli altri partecipanti, l'opera è illegittima.

  • La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16230 del 25.07.2011 ha affermato che, in relazione alla denuncia da parte di un condominio dell'abusiva occupazione da parte del costruttore di una porzione di area (in uso) condominiale mediante la costruzione di un manufatto di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire giudizialmente ai sensi degli artt. 1130 n. 4 c.c. e 1131 c.c. con azione per il ripristino dei luoghi e per il risarcimento dei danni nei confronti dell'autore dell'opera denunciata e dell'acquirente di essa.

  • Con la sentenza del 16.04.2012, n. 5984 la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui l'amministratore di condominio non ha, salvo quanto statuito dagliartt. 1130 e 1135 c.c. in materia di lavori urgenti ed indifferibili, un generale potere di spesa atteso che spetta all'assemblea condominiale il compito non solo di approvare il conto consuntivo ma, altresì, di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore.In assenza di una espressa deliberazione dell'assemblea l'amministratore, pertanto, non potrà esigere  dai Condomini il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, in quanto, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini stessi inquadrabile nella figura del mandato, il principio sancitodall'art. 1720 c.c. (in forza del quale il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario) deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile in assenza di un preventivo controllo da parte dell'assemblea.

  • Con sentenza n. 21965 del 21 settembre 2017 la Corte di Cassazione ha confermato il proprio consolidato indirizzo secondo cui, giusto il disposto dell'art. 1131 c.c., comma 1, l'amministratore di condominio, per conferire procura al difensore, al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall'amministratore medesimo.

  • Con la sentenza del 11.01.2012 n. 144 la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato principio secondo il quale l’antenna centralizzata per la ricezione di caratteri televisivi, pur essendo cosa comune ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., non costituisce di per sé bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale, con la conseguenza che la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, atteso che esso è tale finchè assolva la sua funzione a beneficio di tutti i partecipanti alla comunione. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che le attribuzioni dell’assemblea di condominio riguardano l’intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, di talché la medesima, con deliberazione a maggioranza, ha il potere di modificare, sostituire o sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale.

  • Con la sentenza del 05.10.2012 n. 17035 la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto di elevare nuovi piani o nuove fabbriche riconosciuto dall'art. 1127 c.c. in capo al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano dell'edificio trova la sua limitazione nel concorrente diritto degli altri condomini a non vedere pregiudicate le caratteristiche e le linee architettoniche dell'immobile condominiale ben potendo questi ultimi opporsi alla sopraelevazione che pregiudichi l'aspetto architettonico dell'edificio. La Suprema Corte ha altresì precisato che nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri il decoro architettonico dell'immobile, l'azione diretta ad ottenere la "restitutio in integrum" è soggetta a prescrizione ventennale, a differenza di quella diretta contro una sopraelevazione non consentita dalle condizioni statiche dell'edificio.
  • In caso di installazione di un ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto, attuata a cura e spese di taluni condomini soltanto, fa sì che la conseguente limitazione, per gli altri condomini, della originaria possibilità di utilizzazione delle scale e dell'andito occupati dall'impianto di ascensore non rende l'innovazione lesiva del divieto posto dall'art. 1120 c.c., comma 2, ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento della cosa comune, alcun pregiudizio, non essendo necessariamente previsto che dalla innovazione debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo.

  • Con la sentenza del 28.05.2012, n. 8498 la Corte di Cassazione, a conferma del consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dell'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate con la conseguenza che ove il rendiconto (che è soggetto al principio di cassa) evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale.La Suprema Corte ha precisato, di poi, che il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.Secondo la sentenza in discussione risultano, pertanto, irrilevanti le circostanze che il nuovo amministratore, all'epoca del passaggio delle consegne, fosse già stato immesso nell'esercizio delle proprie funzioni ed in grado di rendersi conto della situazione debitoria del condominio, conoscenza che, quand'anche seguita dalla ricezione della documentazione consegnatagli dal precedente amministratore, comunque non equivale al riconoscimento della effettiva sussistenza del credito esposto in tali atti.

  • Con la sentenza del 13.09.2012, n. 15334 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l'utilizzazione da parte dei condomini di uno stabile di un'area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l'azione di reintegrazione del possesso di servitù nei confronti di colui che l'abbia recintata nella asserita qualità di proprietario posto che per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre, infatti, un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale.Come chiarito dalla Suprema Corte il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica della realità (inerenza al fondo dominante dell'utilità cosi come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari.

  • Con la sentenza del 04.10.2012 n. 16901 la Corte di Cassazione ha affermato che la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, ai sensi dell'art. 1131, II comma, c.c., non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale concernenti le parti comuni dell'immobile promosse contro il condominio da terzi o dal singolo condomino. La Suprema Corte ha altresì precisato che in siffatte ipotesi l'amministratore è tenuto unicamente a riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità di litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini.
  • Con la sentenza del 23.07.2012 n. 12841 la Corte di Cassazione, in tema di condominio, ha confermato il proprio orientamento secondo cui la responsabilità solidale dell'acquirente di una unità immobiliare per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, II comma, disp. att. c.c. e non già l'art. 1104 c.c., atteso che, alla luce del disposto dell'art. 1139 c.c., la disciplina dettata in tema di comunione si applica al condominio soltanto in mancanza di norme che specificatamente lo regolano. La Suprema Corte ha altresì precisato che una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell'anno in corso o del precedente solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato, con la conseguenza che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che sono condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio.