Con la sentenza del 15.03.2012 n. 4149, la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di contratto di agenzia, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006 interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione dell’indennità di cessazione del rapporto spettante all’agente nel regime precedente all’accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l’indennità meritocratica, ove l’agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti ai sensi dell’art. 1751, I comma, c.c., è necessario verificare se l’indennità determinata secondo l’accordo collettivo previgente sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità.