Con la sentenza del 11.10.2012 n. 17317 la Corte di Cassazione ha affermato che l'azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce un'azione autonoma, per diversità di petitum e di causa petendi, rispetto alle azioni fondate su un titolo negoziale e ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito. La Suprema Corte ha altresì precisato che la specificità del titolo dell'azione esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo, nè può ritenersi consentito al Giudice sostituire la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa.