Con la sentenza del 06.07.2012, 11402 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contradditorietà della medesima, sussiste solo nel caso in cui, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Come ha chiarito la Suprema Corte le censure concernenti i vizi di motivazione devono, pertanto, indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non si risolvano nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata.