Con la sentenza del 02.07.2012, n. 11066 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto, ha affermato che può essere considerato valido titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c., anche la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato purché il medesimo sia determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative o comunque determinabile attraverso semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti in causa e non contestati dall'altra parte.Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che il giudice, ove la contestazione formulata da una delle parti circa la indeterminatezza del credito indicato nella sentenza, risulti generica o non sussista, deve invitare le parti a discutere la questione e ad integrare le proprie difese anche sul piano probatorio e non può, pertanto, dichiarare d'ufficio che al credito accertato nel provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo mancano i tratti richiesti dall'art. 474 c.p.c.