Con la sentenza del 26.03.2012, n. 4842 la Corte di Cassazione ha ribadito che, nelle ipotesi in cui un primo tentativo di notifica per ragioni obiettivamente non imputabili al notificante, non sia andato a buon fine, il notificante medesimo possa di propria iniziativa e senza adire il giudice richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio che, se perfezionato entro un ragionevole tempo (necessario, secondo la comune diligenza, ad accertare il nuovo recapito della controparte) ancorché successivo alla scadenza del termine d'impugnazione, si considera utilmente attivato alla data della prima richiesta di notificazione.
La Suprema Corte ha precisato che tale principio può essere applicato nel caso in cui, per esempio, la notifica non sia andata a buon fine a causa del comportamento tenuto da uno dei difensori: in particolare ricorrerebbe l'ipotesi in discussione qualora l'avvocato, pur avendo comunicato informalmente e fuori del processo l'avvenuto trasferimento di fatto del proprio studio professionale da un luogo all'altro, abbia tuttavia omesso di ribadirlo all'atto della successiva notificazione della sentenza e per di più abbia apposto sulla relativa copia, nella cui epigrafe continuava a figurare l'originaria elezione di domicilio, un timbro professionale ancora indicante quel recapito, omettendo altresì, come sarebbe stato anche suo dovere deontologico, di comunicare all'albo professionale detta variazione.