Con la sentenza del 31.01.2012, n. 1371 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio già affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 07 luglio 2010, n. 16037 secondo cui qualora in primo grado il giudice abbia distratto in favore dell'avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l'avvocato rappresenta, quest’ultimo non è contraddittore necessario nel giudizio di appello in cui viene impugnato il provvedimento di prime cure anche in punto spese, con la conseguenza che non può essere dichiarata nulla la sentenza d’appello pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.