Con la sentenza del 24.01.2012, n. 943 la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra, o possa proporsi, querela di falso e non si estende alle valutazioni né alle manifestazioni di scienza o di opinione in esso contenute. A tale convincimento la Suprema Corte è addivenuta considerando che la fede privilegiata riguarda la mera constatazione dei fatti, da parte del pubblico ufficiale, senza alcun margine di apprezzamento, mentre le mere valutazioni, le circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato per averle apprese de relato e le circostanze che il verbalizzante dichiari aver accertato nel corso dell'indagine per averle apprese a seguito di ispezione di documenti costituiscono materiale che deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale è libero di privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, scegliendo l'una piuttosto che l'altra fonte di prova.