Con la sentenza del 10.10.2011 n. 20802 la Corte di Cassazione ha statuito che la causa promossa nei confronti della società di persone e dei soci rientra tra le cause scindibili con la conseguenza che qualora l'impugnazione sia stata promossa nei confronti di uno solo degli obbligati, ovvero da uno solo di essi, non è necessario far luogo alla integrazione del contraddittorio, essendo sufficiente la sola litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c., (la cui eventuale omissione non determina alcun effetto processuale qualora la pronuncia sia emessa una volta decorsi i termini per proporre appello).