Con sentenza n. 25617 del 17 dicembre 2010 la Corte di Cassazione ha evidenziato che la mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti ivi richiamati, nel regime vigente prima dell'emissione dello Statuto del contribuente, può avere rilevanza ai fini di inficiarne la legittimità solo se lo stesso dimostri che la conoscenza del relativo contenuto sia indispensabile ai fini di un congruo esercizio del diritto di difesa e che, comunque, l'atto non possa essere stato diversamente conoscibile. E', altresì, priva di fondamento l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento, per mancata enunciazione del tipo di accertamento utilizzato dall'ufficio che ha emanato l'atto impositivo, limitatosi, in motivazione, a richiamare genericamente l'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973. La legittimità dell'atto de quo, invero, è legata unicamente alla congruità della motivazione, ovvero alla capacità della stessa di dare conto in maniera esauriente dei presupposti di legittimità dell'accertamento, non importando, la carenza di "etichettatura", alcun concreto pregiudizio al contribuente colpito dal provvedimento.