Le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 25982 del 22 dicembre 2010 hanno ribadito che, in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario in quanto anche la manutenzione di detti beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quelle del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato (Cass. sez. un. 7442/2008; 22521/2006; 25036/2005). Non vale in tal caso invocare la giurisdizione esclusiva introdotta nella materia urbanistica dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, (nel testo sostituito dalla L. n. 205 del 2000) perchè il dato normativo, ivi contenuto, rimanda ad attività che esprimano l'esercizio del potere amministrativo nella forma tipica degli atti o provvedimenti attraverso i quali si esterna l'attività amministrativa, ovvero attraverso comportamenti, che però devono pur sempre essere ancorati sia pure "mediatamente" all'esercizio di un potere amministrativo: sicchè, allorquando si tratti di comportamenti (positivi ovvero omissivi) meramente materiali, che non risultino "espressione di una volontà provvedimentale" nè alla stessa comunque collegabili, detti comportamenti, pur se implicanti un uso del territorio, non sono riconducibili alla materia urbanistica