Con la sentenza del 14.03.2012 n. 4042 la Corte di Cassazione ha affermato che l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, prevista dall’art. 1751 c.c., svolge la duplice funzione di risarcimento del danno subito dall’agente a seguito della cessazione del rapporto e di pagamento di un corrispettivo per l’incremento patrimoniale apportato dall’agente all’azienda del preponente.La Suprema Corte ha precisato, altresì, che la corresponsione dell’indennità non priva l’agente del diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori derivanti da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale quali, a titolo di esempio, quelli riconducibili alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento delle provvigioni maturate, ad episodi di denigrazione personale ed alla ingiuriosità del recesso del preponente.