Con la sentenza del 21.11.2011, n. 24619 la Corte di Cassazione ha ribadito che, per distinguere il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato dal contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, il Giudice dovrà tenere conto che mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (non immutabile dall'associante e non limitato alla perdita della retribuzione con salvezza del diritto alla retribuzione minima proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro), il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell'associante d'impartire direttive ed istruzioni al cointeressato. Il Giudice, pertanto, dovrà valutare complessivamente e comparativamente l'assetto negoziale voluto dalle parti confrontandolo con quello in concreto posto in essere e, ove a seguito dell'accertamento espletato risulti che la prestazione lavorativa è inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza nella gestione dell'impresa stessa, riconoscerà l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favore accordato dall'art. 35 della Costituzione che tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni".La Suprema Corte ha, infine, ribadito che la subordinazione può manifestarsi in vari modi, anche implicitamente nelle direttive programmatiche coincidenti con la stessa struttura aziendale (e quindi non necessariamente in espressi e continui ordini e controlli del datore di lavoro), confermando che quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale) e che nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione occorre far ricorso ad ulteriori criteri distintivi (quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore).