Con la sentenza del 29.08.2011 n. 17720 la Corte di Cassazione ha affermato che nell'ipotesi di rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore invalido assunto ai sensi della Legge n. 482/1968, le assenze dovute a malattia collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini della conservazione del posto di lavoro, se l'invalido sia stato destinato a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche, derivando in tal caso l'impossibilità della prestazione dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore.