Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1408 del 4 marzo 2011 ha asserito che il candidato di un pubblico concorso che risulti leso da un dato provvedimento della Commissione esaminatrice può impugnarlo unitamente all'atto di nomina dei componenti di quest'ultima, in quanto detta nomina ha natura endoprocedimentale ed è adottata in esito ad uno specifico sub-procedimento, volto a consentire che i candidati siano valutati, nell'ulteriore corso, proprio da coloro che le norme reputano più idonei e siano in possesso dei prescritti requisiti. Ne discende che l'interesse dei candidati stessi alla rimozione dei componenti illegittimamente nominati si attualizza solo dopo l'adozione dell'atto che ha preso in esame la loro posizione ed approvato la relativa graduatoria. Solo in tal momento, infatti, con l'approvazione della graduatoria, può utilmente compiersi la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato.