Con sentenza del 24 gennaio 2011 n. 1613 la Suprema Corte ha affermato che la diversità dei requisiti cui è subordinata l'attribuzione dell'assegno divorzile, rispetto a quelli prescritti dall'art. 156 c.c., per l'assegno di mantenimento, non esclude la possibilità di tener conto dell'assetto economico stabilito all'atto della separazione, quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori elementi presuntivi eventualmente emersi, i quali possono costituire oggetto di apprezzamento in favore della parte istante anche in assenza di prova da parte di quest'ultima della sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione dell'assegno, in virtù del principio di acquisizione operante nel vigente ordinamento processuale, in base al quale le risultanze istruttorie comunque acquisite concorrono alla formazione del convincimento del giudice.