Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 41 del 5 gennaio 2011, ha affermato che è suscettibile di valorizzazione ai fini risarcitori la condotta della Commissione esaminatrice che non abbia proceduto all'individuazione e successiva indicazione di criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti nelle singole prove. In ipotesi siffatte ha luogo, in particolare, la violazione del disposto normativo, di natura precettiva ed inderogabile, di cui all'art. 12, D.P.R. n. 487 del 1994, cui consegue il difetto di trasparenza dell'agire amministrativo e la non intelligibilità della motivazione espressa in termini numerici.