Analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorrano ipotesi di giusta causa, la parte che recede dal contratto di agenzia deve darne preavviso nel termine stabilito (art. 1750 c.c.). La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 15.10.2010 n. 21279, ha dato atto che il codice non prevede più che il preavviso possa essere sostituito da una corrispondente indennità, come nel testo originario dell'art. 1750. Da ciò ha dedotto che in caso di mancato preavviso sia dovuto il risarcimento del danno derivante appunto dalla sua omissione. Analogamente a quanto si ritiene nell'ambito del lavoro subordinato, in mancanza di stabilità reale o obbligatoria del rapporto, prosegue la Suprema Corte, in linea di massima deve escludersi la configurabilità di ulteriori danni risarcibili, poichè la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti e, nel lavoro subordinato, il diritto al risarcimento di un danno diverso da quello inerente alla omissione del preavviso è configurato soprattutto nelle ipotesi del cd. licenziamento ingiurioso, cioé attuato con modalità caratterizzate da un'illiceità diversa dalla sola mancanza della giusta causa.