Con la sentenza del 12.03.2013 n. 6120 la Corte di Cassazione ha affermato che il contratto preliminare di vendita di fondo agricolo sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario coltivatore diretto si scioglie quando il prelazionario paga il corrispettivo richiesto nel termine legale di tre mesi previsto dall'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, atteso che la condizione cui è subordinata risolutivamente l'efficacia del preliminare non si verifica con il solo esercizio del diritto di prelazione ma è necessario il rispetto da parte del prelazionante dei termini legali di pagamento del prezzo, a meno che dal concreto regolamento di interessi posto in essere dagli stipulanti emerga che essi hanno inteso ricondurre il definitivo caducarsi del preliminare al solo esercizio del diritto di prelazione.