Con la sentenza del 12.03.2013 n. 6071 la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di estinzione di una società a responsabilità limitata, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno successorio in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, durante la vigenza della società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che la cancellazione volontaria di una società dal Registro delle Imprese determina, dal momento dell'estinzione della società medesima, l'impossibilità che essa possa agire o essere convenuta in giudizio, con la conseguenza che se l'estinzione della società cancellata interviene in pendenza di un giudizio del quale la società stessa è parte si determina un evento interruttivo del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio medesimo da parte o nei confronti dei soci.