Con la sentenza del 05.03.2013 n. 5385 la Corte di Cassazione ha affermato che qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale conferendovi un suo bene agisca contro un suo creditore chiedendo che, in ragione dell'appartenenza del bene al fondo, venga dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.c., l'illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito per cui è stata iscritta l'ipoteca sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o la posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti sorti successivamente alla sua costituzione ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria.