Con la sentenza dell'11.02.2013, n. 3181 la Corte di Cassazione ha affermato che l'inidoneità fisica, quale evento successivo ad un licenziamento già intimato, non potrebbe costituire ex post ragione giustificatrice di tale atto, né causa di estinzione automatica del rapporto di lavoro, occorrendo una nuova manifestazione di volontà datoriale che assuma l'evento sopravvenuto a fondamento della rinnovazione dell'esercizio del potere di recedere dal rapporto di lavoro.