Con la sentenza dell'08.02.2013, n. 3132 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l'estensione e le modalità di esercizio delle servitù costituite per contratto devono essere desunte dal titolo e solo in caso di formulazione equivoca o insufficiente è possibile fare ricorso al comportamento complessivo delle parti per la ricerca della comune intenzione dei contraenti e al criterio sussidiario di cui all'art. 1065 c.c. La Suprema Corte ha precisato, di poi, che le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive che si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma vengono meno soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano.