Con la sentenza del 05.02.2013, n. 2653 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui nel giudizio di riscatto agrario sono parti necessarie il retraente ed il terzo acquirente, mentre non occorre che al giudizio partecipi il venditore del fondo, il quale non riveste la qualità di litisconsorte necessario. Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte, chiamata a valutare se il valido e tempestivo esercizio del riscatto nei confronti di un solo coniuge valga ad impedire la decadenza del retraente che abbia omesso di far valere il suo diritto nei confronti dell'altra, ha affermato che solo la tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario non chiamato in giudizio vale ad impedire ogni decadenza ed a rendere il retratto opponibile anche a quest'ultimo.