Il cittadino comunitario, qualsiasi sia la Sua posizione lavorativa, ha diritto all’ottenimento della residenza italiana.
In tal senso, il d.lgs. 30/2007, in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, all’art. 7 individua i requisiti necessari affinché il cittadino dell’Unione possa soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi.
Nello specifico possono soggiornare:
- i lavoratori autonomi o tali in virtù di un contratto di lavoro subordinato, con valida documentazione in grado di attestare la propria qualifica;
- i cittadini non lavoratori che dispongano di risorse economiche sufficienti (pari almeno all’assegno sociale – Euro 5.570 lordi annui), nonché di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno;
- i cittadini studenti, titolari di apposita documentazione attestante l’iscrizione presso istituto scolastico o di formazione professionale, nonché di autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti (pari almeno all’assegno sociale – Euro 5.570 lordi annui) per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e di assicurazione sanitaria per la copertura dei rischi sanitari sul territorio nazionale;
- i cittadini familiari che accompagnano o raggiungono un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c);
- i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione, purché familiare di cittadino dell’Unione Europea in possesso della carta di soggiorno familiare di cittadino dell’UE, oppure della ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.
Con particolare riferimento alla figura del cittadino non lavoratore, un possibile problema può riguardare le difficoltà riscontrabili in sede di iscrizione all’ASL.
E’ talora possibile che l’amministrazione locale neghi l’iscrizione per mancanza della residenza italiana, con conseguente rilascio del cd. Codice E.N.I. (Europeo Non Iscritto) per la durata di 6 mesi. Tale codice consente solamente l’accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali per malattia e infortunio, nonché alle cure farmacologiche, garantendo così una copertura inferiore rispetto a quella prevista per di un cittadino italiano.
Il problema è tuttavia superabile attraverso l’inserimento del soggetto inoccupato all’interno delle liste di disponibilità al lavoro presso un qualsiasi Centro per l’Impiego, dove non è richiesta al cittadino l’attestazione di essere residente in Italia
Tale inserimento all’interno delle liste presso il Centro per l’Impiego comporta l’acquisizione da parte del cittadino della qualifica di disoccupato involontario, come da definizione ex art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, con il conseguente sorgere del diritto (e contestuale obbligo in capo all’Amministrazione) all’iscrizione del cittadino disoccupato al Servizio Sanitario Nazionale, come da Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007, con conseguente rilascio della Tessera Europea di Assicurazione Malattia.
Una volta in possesso della tessera sanitaria, sarà dunque possibile allegare i restanti documenti necessari per la richiesta della residenza presso il Comune in cui si dimora.
Avv. Luca Angeleri