La “carta del docente”, introdotta dalla L. n. 107/2015 per l’anno scolastico 2016/2017 e seguenti, consiste in un bonus di Euro 500,00 utilizzabile annualmente dall’insegnante per l’acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i Ministeri dell’Istruzione e del Merito e dell’Università e della Ricerca.
L’art. 1, comma 121, di tale norma andava a circoscrivere il bonus solo ed esclusivamente all’aggiornamento e alla formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, escludendo pertanto ogni forma di docente precario.
Le numerose sentenze ormai pronunciate in materia sia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ovvero della Corte che decide in merito alla compatibilità del diritto italiano con quello dell’Unione Europea) sia della Corte di Cassazione (massimo grado della giustizia in Italia), hanno di fatto rigettato un’interpretazione letteraria della norma, arrivando a riconoscere, sulla base del principio di non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione, il bonus in questione anche ai docenti non di ruolo.
Un ulteriore problema riguardava cosa si dovesse intendere per docente e, in particolare, se potesse essere ricompreso in tale concetto anche il personale educativo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito escludeva dalla categoria dei docenti gli educatori sulla base del fatto che la carta del docente fosse da ritenersi connessa all’attività didattica cui sono istituzionalmente deputati i soli docenti e a cui, sempre a dire del Ministero, sarebbero stati estranei gli educatori.
Di diverso avviso è apparsa tuttavia la Corte di Cassazione che ha ritenuto, con la sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022, il pieno diritto del personale educativo di fruire del beneficio spettante ai docenti.
L’assimilazione del personale docente a quello educativo, a dire della Consulta, emergerebbe infatti sia dal disposto normativo – in particolare dalla lettura dell’art. 395 del D.Lgs. n. 297 del 1994 – sia dagli artt. 25, 127 e 128 del CCNL Comporta Scuola, che evidenziano come il personale educativo, seppur impegnato in funzioni differenti rispetto a quelle tipiche del personale docente, nondimeno partecipa sul piano della formazione e istruzione degli allievi, con conseguente diritto ad essere collocato all’interno dell’area professionale beneficiaria del predetto bonus.
Il personale educativo pare infatti certamente tenuto alla formazione, come espressamente affermato dall’art. 129, comma 4, del CCNL citato secondo cui “rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”. L’apertura data dalla Corte di Cassazione pare non consentire più che sussistano dubbi in merito al fatto che il bonus docente debba essere attribuito, conclusivamente, anche agli appartenenti al ruolo degli educatori e che, dunque, anche tale categoria possa iniziare l’iter giuridico per ottenere i Euro 500,00 annui riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, a far data 5 anni dal momento della richiesta che, in prima battuta, va inoltrata almeno in via epistolare al Ministero dell’Istruzione e del Merito al fine di interrompere ogni termine di prescrizione.
Avv. Mattia Angeleri