Agricoltura e ICI: agevolazioni per l’impresa agricola svolta in forma di Società Semplice – Breve commento alla Sentenza della Cassazione n. 2921/2022

La Corte di Cassazione è ritornata ad occuparsi delle agevolazioni ICI spettanti agli Imprenditori Agricoli che esercitano l’attività in forma di Società Semplice Agricola.

La questione affrontata ruota, sostanzialmente, intorno alla evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha inciso sulla corretta individuazione del requisito soggettivo per la fruizione delle agevolazioni tributarie in materia di ICI.

Come noto, infatti, l’evoluzione della tecnica e soprattutto del mercato ha fatto emergere la necessità di modificare le imprese agricole rendendole sempre più strutturate, con superfici coltivate maggiori e capaci di adeguarsi al mercato anche attraverso la diversificazione delle attività e delle coltivazioni svolte.

Tali mutate caratteristiche, talvolta, non coincidono con la figura di Coltivatore Diretto ed Impresa Individuale che avevano motivato la scelta, attuata con la riforma agraria avvenuta nel dopoguerra, di tutelare le famiglie agricole prevendendo le agevolazioni tributarie tutt’ora in vigore.

È in questo contesto che la giurisprudenza è stata più volte chiamata a valutare alcuni riflessi legati alle agevolazioni, prima riservate alle sole persone fisiche e poi, con gli anni, anche alle società.

Già nel 2019 i giudici della Corte di Cassazione (sentenza n. 11415/2019) erano stati chiamati ad esprimersi in materia ed avevano accolto le ragioni di un contribuente, proprietario di un terreno e Coltivatore Diretto, che conduceva tale terreno tramite una Società Semplice costituta insieme ai figli (soci e Coltivatori Diretti) e riteneva di aver diritto alle agevolazioni ICI spettanti per la conduzione diretta dei terreni agricoli.

Nel 2022, con la sentenza in commento (n. 2921/2022), la Corte riprende e conferma tale orientamento e ribadendo i principi già espressi, secondo cui, in tema di I.C.I., le agevolazioni previste dall’art. 9 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una Società Agricola di persone si applicano – a seguito della modifica dell’art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 da parte dell’art. 10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l’art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 – qualora detta società possa essere considerata Imprenditore Agricolo Professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 cod. civ. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 6 (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999, e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 cod. civ. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Nel caso di specie affrontato dalla sentenza in commento, pertanto, la Cassazione ha stabilito che la Commissione Tributaria Regionale non avesse fatto corretta applicazione del principio enunciato in quanto aveva ritenuto che qualora i fondi vengano condotti nella forma di Società Semplice agricola verrebbe meno l’applicazione del trattamento agevolato perché mancherebbe il collegamento diretto con la persona fisica dedita alla coltivazione diretta.

La Cassazione, in conclusione, ha accolto le pretese dei contribuenti pur avendo respinto il terzo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di esonero ICI anche su alcuni fabbricati insistenti sui terreni in analisi, in quanto tali fabbricati erano accatastati come “abitativi” e non “rurali”.

A tal proposito, si rammenta, che ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui il solo immobile iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207 del 2008 e dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale non vi è alcun esonero a meno che il contribuente, che pretenda l’esenzione, impugni l’atto di classamento.

Restiamo a disposizione di chiunque avesse necessita’ di chiarimenti in argomento.

Avv. Simona ARCURI

Avv. Marcello Maria BOSSI

Torino

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